Art. 3.
(Istituzione dell'albo professionale).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, con legge regionale, in ciascuna regione un albo dei professionisti delle attività motorie e sportive, degli allenatori e preparatori fisici e atletici, degli specialisti dell'attività motoria per il benessere, dei manager delle attività motorie e sportive, di seguito denominato «albo».
      2. Nell'albo sono istituite la sezione A e la sezione B.

 

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      3. La sezione A è ripartita nei seguenti settori:

          a) scienze e tecniche dello sport;

          b) scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative;

          c) organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie.

      4. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:

          a) agli iscritti nel settore scienze e tecniche dello sport spetta il titolo di allenatore e preparatore fisico e atletico;

          b) agli iscritti nel settore scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative spetta il titolo di specialista dell'attività motoria per il benessere;

          c) agli iscritti nel settore organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie spetta il titolo di manager delle attività motorie e sportive.

      5. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo di professionista delle attività motorie e sportive.
      6. L'iscrizione all'albo professionale è accompagnata da una della seguenti dizioni:

          a) sezione A - settore scienze e tecniche dello sport;

          b) sezione A - settore scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative;

          c) sezione A - settore organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie;

          d) sezione B.