1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, con legge regionale, in ciascuna regione un albo dei professionisti delle attività motorie e sportive, degli allenatori e preparatori fisici e atletici, degli specialisti dell'attività motoria per il benessere, dei manager delle attività motorie e sportive, di seguito denominato «albo».
2. Nell'albo sono istituite la sezione A e la sezione B.
a) scienze e tecniche dello sport;
b) scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative;
c) organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie.
4. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:
a) agli iscritti nel settore scienze e tecniche dello sport spetta il titolo di allenatore e preparatore fisico e atletico;
b) agli iscritti nel settore scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative spetta il titolo di specialista dell'attività motoria per il benessere;
c) agli iscritti nel settore organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie spetta il titolo di manager delle attività motorie e sportive.
5. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo di professionista delle attività motorie e sportive.
6. L'iscrizione all'albo professionale è accompagnata da una della seguenti dizioni:
a) sezione A - settore scienze e tecniche dello sport;
b) sezione A - settore scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative;
c) sezione A - settore organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie;
d) sezione B.